Prestazione in nero, il diritto al compenso prescinde dalle violazioni di carattere tributario

Il lavoratore autonomo può citare in giudizio il cliente che non l’ha pagato per l’opera svolta

Con l’ordinanza n.8450/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’artigiano che lavora ‘in nero’ può citare in giudizio il cliente che non l’ha pagato per la prestazione svolta, in quanto il diritto al compenso prescinde dalle eventuali violazioni di carattere tributario.

“La Suprema Corte ha ritenuto non dirimente, ai fini del diritto al compenso, la questione relativa allo svolgimento di attività autonoma in nero. Infatti – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la nullità prevista dall’articolo 2231 del codice civile si applica solo a chi svolge professioni intellettuali, il cui esercizio è subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, mentre al di fuori di tali attività, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi”.

“Pertanto – conclude Accolla – trattandosi di opera artigiana, il lavoratore autonomo ha diritto a richiedere il pagamento dell’opera svolta, anche se privo di partita IVA, in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici”.