Nel processo tributario i documenti costituiscono elementi indiziari

Tali indizi possono essere costituiti, in parte o anche esclusivamente da documenti

Nel processo tributario, come stabilito dalla sentenza n.6772/2023 della Corte di Cassazione, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello (art. 58 c. 2 D.lgs. n. 546/92) vale non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova, ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall’art.2729 cod. civ, siano idonei a fondare una ‘praesumptio hominis’.
Nel caso in esame, la ricorrente contestava che la sentenza d’appello fondasse le sue basi su presunzioni e non su una prova documentale piena.

Doglianza che però non ha avuto successo.

“Gli Ermellini hanno osservato che nella nozione di documento, quale fonte di prova, piena o indiziaria che sia – evidenza Michela Benna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – devono annoverarsi tutte le rappresentazioni di fatti, incluse fotografie, disegni ecc., purché avvenuti al di fuori del processo”.
La presunzione, come mezzo di prova, costituisce un giudizio che si basa su elementi indiziari dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ.

“Pertanto, tali indizi possono essere costituiti, in parte o anche esclusivamente, da documenti, e in tal caso – conclude Benna – la disciplina circa la loro ammissione va rintracciata nell’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, mentre solo ove gli indizi abbiano altra fonte, si dovrà far riferimento ai limiti di cui al primo comma della norma citata”.
Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.