Il debito tributario estinto annulla il sequestro

La sentenza n.12084/2023 la Corte di Cassazione

Con la sentenza n.12084/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che a fronte dell’integrale versamento del debito tributario, non può essere disposta la confisca in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, quindi, mantenuto il sequestro a essa preordinato.

La Suprema Corte ha condiviso la soluzione interpretativa fornita dal ricorrente, secondo la quale l’art. 12-bis cit., al secondo comma, nel prevedere che la confisca non opera per la parte del debito che il contribuente si impegna a versare all’erario, implica che, a maggior ragione, l’estinzione del debito sia ostativo al provvedimento ablatorio.

“I Supremi Giudici Il Supremo Collegio ha spiegato che la confisca in ambito tributario è, per sua natura, collegata al recupero delle imposte evase e in quest’ottica – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – l’art. 12-bis introduce un sistema finalizzato a favorire l’adempimento del debito tributario prevedendo, a fronte di tali condotte, l’esclusione della confisca del profitto”.

“Tale disposizione – prosegue Santoriello – si inserisce nella più ampia logica del sistema penale tributario, nell’ambito del quale le condotte di ravvedimento, mediante pagamento del debito tributario, sono valorizzate anche al fine di escludere la punibilità del reato o di attenuazione della sua gravità”.

Pertanto, ferma restando la sussistenza del reato, l’esigenza di disporre la misura cautelare reale viene meno, non ponendosi più la necessità della riscossione coattiva e non essendo più ipotizzabile una maggiore difficoltà nel recupero dell’imposta dovuta.