E’ attiva l’indennità di discontinuità dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024, è attIva l’indennità di discontinuità per i lavoratori autonomi, inclusi coloro con contratti coordinati e continuativi, i lavoratori subordinati a tempo determinato e i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato nel settore dello spettacolo, esclusi i beneficiari dell’indennità di disponibilità.

“I beneficiari – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – devono essere lavoratori con contratti intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, accumulando almeno sessanta giornate di contribuzione nell’anno precedente la richiesta. Non sono conteggiate le giornate riconosciute come indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo e indennità della Naspi nello stesso anno.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensioni dello spettacolo nell’anno precedente, con un limite di 312 giornate annue, detratte le giornate coperte da altre contribuzioni obbligatorie o indennizzate. La richiesta deve essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno, e la valutazione da parte dell’Inps avviene entro il 30 settembre successivo.

Durante il periodo di percezione dell’indennità, viene riconosciuta la contribuzione figurativa basata sulla retribuzione, limitata a 1,4 volte l’importo giornaliero contributivo stabilito dall’Inps.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altre indennità o trattamenti di integrazione salariale e non è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità. Dal 1° gennaio 2024, è previsto un contributo dell’1% a carico del datore di lavoro o committente, insieme a un contributo di solidarietà del 0,50% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Per i lavoratori subordinati – conclude Santoriello -, si applica anche un contributo addizionale dell’1,10% sull’imponibile previdenziale.

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