Bancarotta, occhio alle condotte omissive e alla prevedibilità del dissesto

Con la sentenza n.1820/2024 la Corte di Cassazione affronta il tema della bancarotta ‘impropria’ per le operazioni dolose, ai sensi dell’art.223, comma 2, n.2 della Legge Fallimentare ribadendo che tali operazioni possono consistere anche in comportamenti omissivi, come la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, portando al fallimento della società e a un depauperamento del patrimonio ingiustificato dall’interesse aziendale.

“Ai fini della configurabilità del reato, la causalità tra l’operazione dolosa e l’evento – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non è interrotta né dalla preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto”.

Pertanto, in caso di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.