Stretta sulle partite iva abusive

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuove restrizioni riguardanti l’apertura della Partita Iva per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di un’altra Partita Iva, estendendo tali effetti anche a coloro che hanno volontariamente dichiarato la cessazione dell’attività nei dodici mesi precedenti.

“L’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – prevede controlli automatizzati e accessi per verificare la completezza ed esattezza dei dati forniti per l’attribuzione del numero di Partita Iva. In caso di esito negativo, viene emanato un provvedimento di cessazione della Partita Iva”.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto ulteriori controlli al rilascio di nuove Partite Iva, mirando a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di rischi. In caso di inadempienza o esito negativo, l’Ufficio emana il provvedimento di cessazione della Partita Iva.

In caso di cessazione secondo i nuovi controlli, il soggetto può richiedere una nuova Partita Iva con la presentazione di una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni. È stata introdotta anche una sanzione di 3.000 euro in caso di provvedimenti di cessazione.

“Con la Legge di Bilancio 2024, il nuovo comma 15-bis.3 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che gli effetti della cessazione si applicano anche se il contribuente ha chiuso volontariamente la Partita Iva nei dodici mesi precedenti. In tal caso – conclude Benna -, per richiedere una nuova Partita Iva, è richiesta una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni, accompagnata da una sanzione di 3.000 euro”.

Infine, i destinatari del provvedimento di chiusura d’ufficio non possono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti di qualsiasi tipo, come già previsto per la cessazione d’ufficio secondo il comma 15-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

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