Senza la raccomandata, la cartella è nulla

L’ordinanza n.2552/2024 della Corte di Cassazione

Nel caso in cui una cartella esattoriale non sia stata notificata correttamente al contribuente, l’intimazione di pagamento è da considerarsi nulla.

A stabilirlo, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2552/2024 relativa ad un caso in cui non era stata spedita la raccomandata che, in caso di irreperibilità relativa, informa il contribuente del deposito del plico presso la casa comunale.

“Accogliendo il ricorso del contribuente, la Suprema Corte ha ricordato che ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, è necessario seguire il procedimento di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che prevede che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale”.

“In particolare – conclude Accolla – occorre avere prova che tale raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario”.

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