Pace fiscale, Cassazione in tilt

La cancelleria della Suprema corte di cassazione ingolfata per colpa della pace fiscale. Senza la possibilità di un deposito telematico, la scadenza del prossimo 10 giugno per l’istanza di sospensione del processo rischia di essere una chimera. Questa la denuncia dell’Unione delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat) che prende atto, testualmente, della confusione che si sta creando in questi giorni presso gli uffici della cancelleria della Corte di Cassazione, dove le disposizioni vigenti non prevedono il deposito telematico. Al fine di comprendere bene la situazione si deve risalire ai contenuti dell’art. 6, del di 119/2018, il quale prevede la definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate (e facoltativamente anche altri enti), ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il 24/10/2018. La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è scaduto scorso 31 maggio; la domanda doveva essere trasmessa dal contribuente o dai suoi successori, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello approvato con specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate, per quanto di competenza di questi uffici (provvedimento n. 39209/2019). Il comma 10, del citato art. 6, stabilisce che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo» e prosegue disponendo che, in tal caso, «il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020». Pertanto, la sospensione del processo si verifica soltanto se il contribuente ne fa specifica richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo rimane sospeso sino al 10 giugno prossimo e se, entro la medesima data, il contribuente deposita la copia della domanda di definizione e l’attestato di pagamento della prima rata o di tutto quanto dovuto, la sospensione permane sino al 31/12/2020. L’istanza deve essere indirizzata al giudice dove è pendente il giudizio, e, dal semplice tenore letterale delle disposizioni richiamate, non appare necessaria la notifica all’Agenzia delle Entrate o all’altro ente che ha aderito, ma può essere opportuno, come suggerito da una parte della dottrina, allegare una breve memoria illustrativa. Con riferimento alla gestione pratica del contenzioso, possono verificarsi situazioni diverse come quella di chi ha definito in pendenza dei termini per impugnare o come quella di chi ha definito dopo l’udienza già discussa, con l’ulteriore necessità di valutare se è opportuno impugnare comunque la sentenza. Come indicato dal citato art. 6, dl 119/2018, i termini di impugnazione delle sentenze, quindi per l’appello e il ricorso per Cassazione e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni in rinvio, di cui all’alt. 63, digs 546/1992 sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24/10/2018 e il 3177/2019. Per coloro che hanno definito in pendenza di un grado di giudizio, quindi, per esempio, dopo la notifica del ricorso o dopo il suo deposito, o dopo il rinvio dell’udienza disposto dal giudice, devono tenere conto della doppia sospensione, con la conseguenza che il processo risulta sospeso sino al 10/6/2019 automaticamente, ma se, entro il 10/6/2019, il contribuente deposita la copia della domanda di definizione, con ricevuta di deposito e attestato di pagamento della prima o unica rata, la sospensione permane sino al 31/12/2020.

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