Liti pendenti: versamento del 100% se il ricorso è improcedibile

La Circolare 6/E, punto 5.1 dell’Agenzia delle Entrate

La Legge di Bilancio 2023 (art.1, commi da 186 a 205) prevede la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata le liti pendenti al 1° gennaio 2023, beneficiando dello stralcio di sanzioni ed interessi e, in alcuni casi, di usufruire di notevoli sconti con riferimento alle imposte inizialmente dovute.

“In linea generale, il contribuente dovrà versare un importo pari al valore della controversia, ovvero il 100% del tributo accertato – sottolinea Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – risparmiando le sanzioni e gli interessi”.

Ulteriori sconti possono essere conseguiti a seconda dello stato del ricorso. La lite verrà chiusa con il pagamento del 90% del valore della controversia, nel caso in cui il contribuente si sia già costituito in giudizio, ma, alla stessa data, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Sul tema è di particolare interesse la Circolare 6/E, punto 5.1 dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di ricorsi notificati a fine anno 2022, è di fatto impossibile chiudere la lite con il pagamento del 90%, laddove il ricorso sia soggetto a reclamo o mediazione.

“Infatti, la costituzione in giudizio, in presenza di reclamo/mediazione – prosegue Cuchel – può essere effettuata solo a partire dal 91esimo giorno, ed entro il 120esimo giorno. Pertanto, in questa situazione il ricorso è improcedibile e il contribuente non può avvalersi dell’ulteriore sconto e chiudere la lite con il versamento del 90% del valore della controversia, ma occorrerà pertanto versare il 100%”.