La “rottamazione” non cancella l’ipoteca

Con la sentenza n. 501/2024, la Corte di Cassazione interviene in materia di contenzioso tributario riguardante l’iscrizione ipotecaria sulla pretesa impositiva.

Nel caso in oggetto, un Notaio che ha ricevuto avvisi di accertamento relativi a Irpef, Irap e Iva a seguito di rideterminazione del reddito in relazione a presunte operazioni inesistenti e utilizzo di fatture false, ha presentato un ricorso per cassazione, sostenendo che la materia del contendere doveva cessare in seguito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016 riguardante la pretesa impositiva.

“La Suprema Corte ha respinto tale richiesta – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sottolineando che l’iscrizione ipotecaria costituisce un giudizio autonomo rispetto all’atto impositivo, basato su fumus boni iuris e periculum in mora”.

L’accoglimento del ricorso contro l’atto impositivo, inoltre, ha effetti diretti anche sul giudizio dell’iscrizione ipotecaria, che segue le sorti del merito della pretesa tributaria.

“La definizione agevolata del giudizio sulla pretesa impositiva, secondo la sentenza – prosegue Tonelli – non determina la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio sull’iscrizione ipotecaria. Contrariamente, la cancellazione dell’ipoteca comporta la cessazione della materia del contendere rispetto all’iscrizione stessa”.

In conclusione, la Corte ha confermato la decisione della C.T.R. riguardo alla misura cautelare, confermando la sussistenza dei requisiti legittimanti la misura (fumus boni iuris e periculum in mora).