“Fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori”: alla Camera sì unanime

ROMA – L’aula della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge ‘Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori’. I sì sono stati 245. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Nelle tribune dell’aula i familiari di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori hanno assistito ai lavori.

Da sinistra Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, Michela Gregori, sorella di Mirella, e Paola Cesaroni, sorella di Simonetta

CHI È EMANUELA ORLANDI

Nei mesi scorsi il Vaticano ha annunciato la riapertura delle indagini sul caso Emanuela Orlandi. L’allora 15enne, cittadina vaticana, scomparve il 22 giugno 1983 a Roma, dopo una lezione di musica nella scuola di Sant’Apollinare.

CHI È MIRELLA GREGORI

Ma poco più di un mese prima, un’altra adolescente sparì nel nulla in circostanze misteriose: anche Mirella Gregori aveva 15 anni quando, il 7 maggio 1983, nella Capitale si persero le sue tracce. Figlia di due titolari di un bar in via Volturno, Mirella uscì da casa nel primo pomeriggio di quel 7 maggio dicendo alla madre che avrebbe incontrato un suo ex compagno di classe a Porta Pia e da quel momento non si seppe più nulla. Anche per la sua scomparsa venne aperta un’indagine ma dopo anni di sospetti e piste poi rivelatesi non concrete, nel 2015 il Gip archiviò il fascicolo su Mirella Gregori.

COSA PREVEDE LA LEGGE

La proposta di legge che istituisce una ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori’, approvata oggi dalla Camera, è composta da sei articoli. L’articolo 1 del provvedimento riguarda i compiti della commissione: “È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata ‘Commissione’”.

La Commissione ha i seguenti compiti: a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori; b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori; c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda; d) verificare, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L’articolo 2 riguarda la composizione della Commissione: “La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati”.

L’articolo 3 (Audizioni e testimonianze), specifica, tra l’altro, che “per i fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d’ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124”.

L’articolo 4 si occupa dei ‘Poteri e limiti della Commissione’: “La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. L’articolo 5 interviene sull’obbligo dei componenti della commissione di mantenere il segreto. Infine, l’articolo 6 spiega l’organizzazione dei lavori della commissione.
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