mercoledì, Settembre 25, 2024

Referendum sulla cittadinanza, ius soli e ius sanguinis: cosa vuol dire e come si diventa oggi italiani

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ROMA – “Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?”.

(puoi leggere l’articolo 9 e il testo completo della legge più giù)

Messa in questi termini, può sembrare complicato. In realtà la domanda a cui, da ieri, le cittadine e i cittadini italiani sanno di dover dare risposta è molto più semplice.

Dalla giurisprudenza alla pratica, l’obiettivo del referendum che ha superato il quorum di 500mila firme è infatti ridurre i tempi di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri, riportando la soglia ai residenti sul territorio nazionale da almeno 5 anni.

Sarebbe un ritorno al passato, perché questo era quanto previsto dalla legislazione prima dell’entrata in vigore della legge n.91 del 5 febbraio 1992. Quando venne approvata, alla guida del Paese c’era il 7imo governo Andreotti, retto da un maggioranza in Parlamento composta da DC, Psi, PLi, Psdi.

LEGGI QUI Il testo della legge in vigore

COME FUNZIONA IL REFERENDUM ABROGATIVO

Gli italiani dovranno rispondere “Sì” per far entrare in vigore la modifica, “No” per lasciare invariata la normativa vigente.

Perché sia valido il referendum, deve essere raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto.

Secondo le ultime stime diffuse da Eurostat, in Italia sono 47,3 milioni di cittadini ad avere diritto di voto.

Per abrogare la normativa vigente, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nella descrizione del referendum promosso da diverse associazioni e dai partiti politici Più Europa, Possibile, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, è specificato che

“ai fini della concessione della cittadinanza, oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che questo Referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. In Italia le persone in possesso di questi requisiti che potrebbero beneficiare direttamente o indirettamente (figli minori conviventi) dell’intervento proposto sono circa 2,5 milioni”.

I TEMPI

La legge che regola le modalità di svolgimento dei referendum (25 marzo 1970, n.352), prevede che “il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso”.

IUS SOLI E IUS SANGUINIS

Sul sito della Camera dei dei Deputati, è presente una dettagliata descrizione dei criteri di acquisizione della cittadinanza italiana.

Qui per leggere il regolamento completo

Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a)): si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.

L’ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello ius soli, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati a:

  • coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b));
  • coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b));
  • i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. L’acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un’apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l’accertamento della filiazione sia avvenuto all’estero (art. 2, co. 2).

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

  • abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (art. 4, co. 1, lett. a)).

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