Sospensione dei versamenti super-ristretta: il governo cede alle esigenze di cassa dello stato

di Deborah Righetti* e Matteo Luppi**

L’ampliamento (doveroso e vitale) della platea è sostenibile, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, adottando schemi normativi simili a quelli previsti per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna.

Tra le disposizioni introdotte dal D.L. cd. “Cura Italia” in corso di pubblicazione, connesse alla gestione dell’emergenza derivante dal CO-VID19, particolare attenzione è posta alla già preannunciata sospensione dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

In particolare, l’art. 62 del D.L. (stando ai testi finora circolati e salvo verifica definitiva), rubricato “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”, prevede tra l’altro:

  1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  2. a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  3. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  4. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.>>

Prendendo spunto da precedenti interventi normativi in tal senso e del medesimo tenore, sia in relazione ai vari eventi calamitosi passati sia, ancor più recentemente, in relazione ai territori già colpiti per primi dall’emergenza Coronavirus citata – viene prevista la sospensione dei pagamenti in oggetto, rinviandone i termini di versamento.

La novità, assolutamente inedita per il nostro ordinamento, è che in questo caso, stante l’evolversi dell’emergenza sanitaria, i provvedimenti normativi ormai interessano l’intero Paese e, così, anche la sospensione dei versamenti tributari e contributivi sopra citata.

Si pone, dunque, un tema finanziario a dir poco significativo: finora, proprio per la localizzazione territoriale che tipicamente ha sempre contraddistinto gli eventi calamitosi passati, l’impatto finanziario delle sospensioni pregresse è sempre stato, nella maggior parte dei casi, finanziariamente sostenibile. Nel caso in oggetto, invece, una sospensione generalizzata ed estesa al Paese avrebbe un impatto oltremodo rilevante: indicativamente, solo con riguardo al lato fiscale (Irpef, IRES, Imposte sostitutive e IVA), le entrate al bilancio dello Stato nel 2019 si sono attestate a circa 23-28 miliardi di Euro mensili tra marzo e giugno; a queste dovrebbero essere sommate le entrate contributive e per i premi assicurativi obbligatori.

Ebbene, a fronte delle citate “esigenze di cassa” dello Stato, che mal si prestano a concedere sospensioni di versamenti tributari diffuse o particolarmente ampie, il Governo ha optato per una scelta molto conservativa, per così dire, introducendo – diversamente dai precedenti sopra menzionati – forti limitazioni temporali e soggettive all’ambito di applicazione della sospensione:

sotto il profilo dell’ambito soggettivo, infatti, della sospensione possono beneficiare solamente le imprese e professionisti che hanno realizzato, nel periodo di imposta precedente, un volume di ricavi o compensi non superiore ad Euro 2 milioni; tutte le imprese e professionisti che hanno conseguito proventi superiori, pertanto, restano tout court esclusi dalla sospensione dei versamenti, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, anche inerente gli eventuali effetti negativi o impatti in genere concretamente subiti a causa dell’emergenza sanitaria in corso;

per quanto riguarda l’ambito temporale, invece, la sospensione risulta particolarmente circoscritta, in quanto riguarderebbe esclusivamente i versamenti aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, e dunque meno di un mese.

È facilmente intuibile come simili misure, proprio per la portata particolarmente circoscritta, risultino quanto meno “timide” se non chiaramente insufficienti. Impietoso, al riguardo, è il confronto tra la portata, sia pure in termini relativi, dell’azione del Governo USA – peraltro attualmente colpiti meno duramente – e quella italiana.

Pur comprendendo le difficoltà connesse alla ricerca del difficile equilibrio tra impiego di risorse pubbliche per stimolare l’economia e supportare il sistema economico ed esigenze di gettito per garantire la tenuta dei conti pubblici, è chiaro che una sospensione così circoscritta non solo risulti insufficiente ed inadeguata, ma desti altresì grandi preoccupazioni sulla capacità di tenuta del sistema imprenditoriale ed economico, specialmente in capo agli operatori di dimensione più rilevante, che possono alimentare, in modo assai incisivo, circoli viziosi in caso di scenari negativi. Si pensi ad esempio alle aziende che potrebbero potenzialmente essere costrette a sospendere l’attività o chiudere, alla disoccupazione che ne conseguirebbe, agli insoluti prodotti a sistema su fornitori e sul sistema bancario, e così via a cascata.

Resta da comprendere quali strumenti si possano attivare per contemperare le suddette opposte esigenze.

Vi è un precedente che, sia per impatto finanziario in senso assoluto (in ragione, prevalentemente, del tessuto a forte concentrazione produttiva) sia per necessaria estensione temporale, oltre che in ragione del contesto di “austerity” fiscale contingente, fu gestito in modo parzialmente differente sotto il profilo della architettura normativa e di sistema. Si tratta della sospensione dei pagamenti concessa in occasione del sisma del 20-29 maggio 2012 che colpì i territori dell’Emilia Romagna: in tale occasione, il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, all’art. 11 (Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012), ha introdotto un meccanismo articolato che ha permesso, nella sostanza, di sospendere i pagamenti preservando gli equilibri finanziari ed i saldi di finanza pubblica.

In particolare, fu previsto che i versamenti dovuti per il periodo della sospensione venissero, di fatto, versati per il tramite del sistema bancario, mediante apposita richiesta – motivata dall’aver subito danni dagli eventi sismici che non avessero ancora consentito una piena ripresa dell’attività di impresa – da presentare all’Istituto di credito, contenente il dettaglio di quanto dovuto, del relativo titolo e della relativa scadenza. L’Istituto di credito di fatto finanziava il richiedente, concedendo un finanziamento di ammontare corrispondente ai versamenti dovuti e sospesi, utilizzato direttamente per il versamento mediante Modello F24 delle somme sospese. La durata di tale finanziamento venne definita con provvedimenti normativi successivi.

Il finanziamento era esplicitamente assistito da garanzia dello Stato e retto da “contratti tipo” definiti con apposita convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e ABI, consentendo in tal modo agli Istituti di credito di concedere i prestiti senza dover “impegnare” patrimonio prezioso ai fini dei propri coefficienti di Vigilanza.

loro volta, gli Istituti di credito poterono facilmente reperire le risorse finanziarie necessarie sfruttando la politica monetaria ampiamente espansiva promossa dalla Banca Centrale Europea e dalle Istituzioni internazionali in genere, grazie ai tassi di approvvigionamento estremamente favorevoli; per contro, la norma in esame aveva altresì previsto il riconoscimento, sempre da parte dello Stato, di un’apposita remunerazione a favore degli Istituti concedenti per l’erogazione dei suddetti finanziamenti.

Questo sistema ha consentito, da un lato, di riconoscere la necessaria sospensione, a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici citati, dei versamenti fiscali, e dall’altro lato ha comunque preservato, grazie alla leva del sistema bancario, le entrate fiscali e contributive previste, così da mantenere gli equilibri finanziari dei saldi di finanza pubblica. Il tutto coadiuvato e supportato dalla garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito.

Un simile sistema, verosimilmente, potrebbe essere adottato ed adattato anche al provvedimento di sospensione connesso alla emergenza CO-VID19, con l’obiettivo di estenderne in modo ben più significativo la portata (prevedendo che la sospensione abbia ad oggetto i versamenti relativi ad un periodo ben più ampio) ed ambito di applicazione (eliminando la limitazione della soglia dimensionale su ricavi o compensi): sarebbe, infatti, fondamentale riconoscere la sospensione in via quanto più possibile ampia, dato l’impatto che l’epidemia provocherà sull’economia reale italiana e che la pandemia potrebbe causare su scala mondiale, con inevitabili ulteriori ripercussioni sul sistema Italia, a forte vocazione export.

Sarebbe invece assai inopportuno e potenzialmente moltiplicativo degli effetti negativi dell’emergenza, anche in termini economici e sociali, circoscrivere in modo restrittivo l’ambito di applicazione, ovvero contenerne l’applicabilità in termini quantitativi, per mere ragioni di cassa e finanza pubblica.

 

*   Vicepresidente nazionale Ungdcec

** Ungdcec Modena