Professioni, tempi duri per i giovani revisori

di Camilla Zanichelli*

Entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre il nuovo Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui provvedimenti sanzionatori in presenza della violazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/10 in capo ai Revisori Legali e Società di revisione.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre 2021 n. 237, il DM 8 luglio 135/21 va a disciplinare le sanzioni amministrative per i revisori inadempienti. La pena pecuniaria passa dai mille ai 150 mila euro in capo ai revisori in caso di violazioni ascrivibili, tra cui, a titolo d’esempio: dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio, mancato assolvimento dell’obbligo formativo, violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.

L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del Mef e dalla cui data decorrono i termini per la contestazione degli addebiti al Revisore.

La sottesa contestazione degli addebiti viene effettuata quando possibile immediatamente e comunque entro il termine di 180 giorni dall’accertamento e contiene ogni riferimento all’attività di vigilanza svolta, la documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione della violazione riscontrata, l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento ed indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni. Medesimo termine viene affidato al Revisore per richiedere di essere audito sia di persona che per via telematica.

Solo dopo aver acquisito le deduzioni formulate, la Commissione emette – nel termine di 120 giorni – la proposta motivata non vincolante di sanzione al MEF, il quale ove non ritenga di disporre l’archiviazione del procedimento applica provvedimento motivato. Qualora il Revisore o la Società di revisione non ottemperi ai provvedimenti sanzionatori, il MEF ne dispone immediata cancellazione dal Registro.

Provvedimenti come questi ci fanno tuttavia riflettere sulla direzione che sta prendendo il mercato a sfavore dei giovani professionisti in materia di revisione legale, che mai come in questo frangente potrebbero invece trovare spazi di operatività. Diviene in questo frangente fondamentale ricordare il contesto nel quale i giovani revisori si trovano ad operare, che trova sintesi nell’analisi della composizione degli iscritti al Registro dei Revisori Legali italiani, redatta nel 2020 dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il siffatto apparato sanzionatorio e le responsabilità che il Revisore si ritrova ad affrontare non trovano difatti ragion d’essere tra gli effettivi dati che caratterizzano il perimetro d’attività. Un dato su tutti: il 50% degli incarichi per i revisori persone fisiche riportato viene quotato tra i 1.001,00 e i 5.000,00 Euro, con addirittura il 10,11% dei sottesi incarichi valutati con compenso inferiore ai 1.000,00 Euro.

La scarsa valorizzazione del Revisore Legale non può che far sorgere legittimi dubbi sulla cura che il Revisore metterà da domani in poi in un incarico di revisione standard qualora i frangenti in cui opera non cambino con rapidità, se non altro per il monte ore che può derivare da compensi tanto limitati. Lo stesso Mef, infatti, scrive nel documento che “in taluni casi i compensi dichiarati sono quantificati in misura così scarsamente remunerativa, da far presumere che non sia garantita la qualità e l’affidabilità dei lavori di revisione secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 10, del d.lgs. 39/2010”.

Alla luce di tale chiarissima posizione del Mef, considerato in aggiunta il periodo storico ed economico che stiamo vivendo, è improbabile che compensi tanto contenuti possano essere riproposti e si auspica quindi una netta riduzione dell’offerta di servizi sulla descritta fascia di costo.

I giovani professionisti operano oggi in un margine di palese scetticismo nell’approcciarsi in un mondo marcatamente segnato che va in una direzione marcatamente opposta al generalizzato trend che vede sindaci e revisori quali soggetti esperti ed interlocutori degli organi amministrativi, presidi di legalità. Occorre agire non reprimendo, ma valorizzando e occorre farlo in tempi stretti.

                                                                           *Delegata di Giunta Parma Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili)