L’annullamento della cartella di pagamento determina il giudicato anche nei confronti dell’ente creditore

Con la sentenza n. 1763/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia ha confermato il seguente principio di diritto: “nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega – in ogni caso – effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla ‘denunciatio litis’ all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’apponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario”.

“In virtù di tale principio – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il giudicato implicito che discende dall’annullamento della cartella di pagamento, atto consequenziale rispetto all’avviso bonario oggetto controversia, si estende a ritroso nei confronti dell’atto presupposto, sussistendo identità dei presupposti di fatto”.