Firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL “area delle funzioni centrali” 2019-2021

“Finalmente con un anno e mezzo di ritardo sulla scadenza della vigenza triennale al 31 dicembre 2021, questa sera abbiamo sottoscritto l’ipotesi di intesa per il CCNL 2019/2021 relativo al personale dell’Area delle Funzioni Centrali.

Partono ora i termini per le verifiche degli organi di controllo che auspichiamo possano concludersi nei tempi stabiliti dalle norme e dare così la possibilità a dirigenti e professionisti delle amministrazioni centrali di vedere corrisposti aumenti delle retribuzioni e relativi arretrati per gli anni 2019, 2020 e 2021.

I ritardi fin qui accumulati e le risorse disponibili, pari a un incremento medio mensile del 3,78 per cento come per tutti i CCNL sottoscritti per la vigenza contrattuale ormai scaduta, non giustificavano ritardi ulteriori e per questo abbiamo ribadito la necessità che nella prossima legge di bilancio vengano stanziate le risorse per avviare tempestivamente le trattative per i rinnovi 2022/2024”. Lo scrive in una nota Florindo Oliverio, segretario nazionale (funzioni centrali) di Fp Cgil.

Veniamo ai dettagli con la nota di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. L’ipotesi adegua gli stipendi tabellari e la retribuzione di posizione fissa dei dirigenti, i livelli differenziati di professionalità dei professionisti Enac ed Epne, la retribuzione di posizione del personale dell’Area medica Epne, i fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa sulla base delle risorse stanziate dalle leggi di bilancio per la tornata contrattuale 2019-2021; introduce la possibilità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, modifica la disciplina di alcuni istituti normativi e normo – economici e prevede la possibilità di superamento del tetto di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 nei limiti dello 0,22% del monte salari 2018; rafforza le relazioni sindacali, prevedendo che le materie oggetto dell’O.P.I vengano considerate materia di confronto, fino alla costituzione dell’organismo nell’ente o amministrazione.

Per quanto riguarda la sezione professionisti Epne l’ipotesi contrattuale non ripropone la proposta di revisione della struttura retributiva non condivisa dalla maggioranza del tavolo e lascia dunque invariata la struttura retributiva attuale.

Come con la tornata contrattuale 2016- 2018, anche nell’ipotesi contrattuale 2019-2021 sono stati attribuiti incrementi percentuali e in valore assoluto maggiori ai professionisti collocati nel primo livello differenziato, rispetto a quelli attribuiti ai professionisti collocati nel secondo, continuando così – seppure in modo limitato e insufficiente – il processo di riduzione della forbice stipendiale esistente fra i due livelli differenziati.

Sono state, inoltre, aggiornate le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale. Resta il rammarico per non aver potuto trovare una positiva soluzione alle criticità presenti nel sistema dei due livelli differenziati per i professionisti Epne, stante l’esiguità delle risorse disponibili.

Va mantenuta, a tale riguardo, aperta la discussione sulla revisione della struttura retributiva, in modo da pervenire, prima del prossimo rinnovo, ad una proposta condivisa che superi le criticità contenute nelle due proposte a suo tempo presentate da Aran e poi non condivise e definendo le opportune soluzioni, anche attraverso la destinazione di apposite risorse individuate dal legislatore.

Purtroppo, non è stato possibile affrontare le questioni relative alla individuazione delle voci retributive utili ai fini del TFS per mancanza di competenza contrattuale, essendo materia disciplinata da norme di legge. Particolarmente importante è il risultato di aver ottenuto che la contrattazione integrativa annuale debba essere avviata entro il mese di aprile di ogni anno di riferimento per l’utilizzo dei fondi.

Sul merito, nell’incontro di oggi, abbiamo avanzato le seguenti proposte su cui Aran ha puntualmente risposto: Il richiamo, nel campo di applicazione, oltre che alla vigenza delle norme dei Ccnl non esplicitamente abrogati, anche di tutti gli Aqn e Ccnq vigenti. Ciò anche al fine di rendere più trasparenti ed esigibili le diverse voci retributive ai fini del calcolo del TFS.

Richiesta non accettata dall’Aran; per i professionisti la richiesta di modifica dell’art. 55, comma 2, dell’articolato presentatoci, che prevede “gli enti attivino la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità, con cadenza annuale, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è emanato il bando di selezione”.

L’Aran non ha accolto la nostra richiesta di ripristinare la formulazione dell’art. 17, Ccnl 10/07/97, biennio economico 96-97, che stabiliva che “le amministrazioni indicono le procedure di progressione dal primo gennaio di ogni anno (…) al fine di assicurare il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei livelli differenziati di professionalità. Su tale materia, infatti, insiste la non disponibilità di Rgs.

Al fine di risolvere positivamente la materia e impegnare gli enti ad effettuare i conferimenti di tutte le posizioni disponibili annualmente, abbiamo rafforzato il confronto e modificato la norma suddetta, prevedendo che “gli enti attivano, avendo a riferimento la dotazione organica, la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità, con cadenza annuale; per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell’Aifa abbiamo proposto l’inserimento della disciplina sui rapporti di lavoro con impegno orario ridotto, già utilizzata per i dirigenti delle professioni sanitarie del SSN con orario di lavoro nonché l’esplicita previsione delle 4 ore di formazione.

L’Aran non ha accolto la prima delle due richieste. Il testo contrattuale ora riporta un nuovo articolo dedicato all’indennità di esclusività, prevedendo che continui ad erogarsi l’indennità di esclusività, nella misura prevista dal contratto, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3/2018, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro; la possibilità per gli enti di adeguare, incrementandoli, i fondi risorse decentrate per tutto il personale destinatario del Ccnl alle proprie scelte organizzative e ai nuovi obiettivi dell’attività, nei limiti della propria capacità di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti; ripristinare fra le materie di contrattazione per l’Area medica Epne “la definizione delle forme e modalità per l’esercizio dell’attività libero professionale del personale dell’Area medica” (lettera q, art. 49, testo bozza contratto), facendolo convivere con il nuovo e positivo riferimento (anche da noi richiesto), contenuto nella lettera i) dell’art. 48, come materia di confronto, alle “eventuali revisioni della disciplina in materia di attività libero – professionale medica per il personale di cui al titolo III, capo II della presente sezione, anche con riguardo a quanto previsto dall’art. 19 – bis del DL 22 marzo 2021, n° 41, convertito nella legge 69/2021; la riduzione della percentuale minima del 30% (portandola al 20%) della maggiorazione della retribuzione di risultato, da definire in contrattazione integrativa, per il personale dirigente e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate.

Richiesta non accolta dall’Aran; l’incremento della misura massima del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, prevista dalla contrattazione integrativa del trattamento economico complessivo del dirigente per il periodo di sostituzione; l’incremento delle indennità di missione/trasferta per i professionisti Epne e per il personale ispettivo Enac, in quanto il divieto all’adeguamento non si applica al suddetto personale, in base alla legge 266/2005, art. 1, commi 213 e 213 – bis.

L’Aran pur comprendendo l’esigenza di tale aggiornamento, non ha ritenuto di dare seguito alla richiesta in quanto, per poterla applicare, ne dovrebbe valutare gli oneri contrattuali conseguenti.

A seguito dei chiarimenti intervenuti abbiamo dato la nostra disponibilità a sottoscrivere l’ipotesi del CCNL 2019 -2021, anche tenendo conto dei tempi necessari alle procedure di controllo e certificazione che ne consentiranno la stipula definitiva solo successivamente alla pausa estiva.