Cartelle di pagamento, la competenza è del Giudice Ordinario

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere

Nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all’atto esecutivo.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n.959/06/23 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, la quale ha sollevato difetto di giurisdizione, ritenendo l’impugnazione della cartella di pagamento, oggetto del giudizio, di competenza del Giudice Ordinario, in quanto opposizione ad atto esecutivo.

Il Collegio regionale ha ricordato che secondo l’art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.

“Restano escluse dalla giurisdizione tributaria – sostiene Fedele Santomauro, vicepresidente dell’Istituto nazionale Esperti Contabili – soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.